Liste di attesa

Art. 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale.   Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Non sono previste e non sono necessarie per i servizi erogati dall'IC San Polo di Piave